Mediatori civili: come sceglierli

Avevamo già parlato di loro in quest’articolo. Sono i mediatori civili che da qualche giorno sono i primi a cui ci si deve rivolgere (obbligatoriamente) per risolvere liti di varia natura.

"Mediatore civile e commerciale"Due questioni

Una nostra utente, che si firma Riccarda, ci chiede:

Non ho capito una cosa…. chi usufruisce di un mediatore se lo può scegliere? e se si dove?
grazie.

Rispondiamo subito:

I mediatori sono associati in enti preposti. Per cui se Mario e Luca litigano per una questione ereditaria dovranno rivolgersi ad un istituto di mediazione. Gli istituti sono pubblici o privati. Saranno Mario e Luca a scegliere il mediatore di comune accordo.

Non c’è pericolo che un mediatore subisca la corruzione di una delle parti proprio perché non è un arbitro e deve gli interessi di entrambi i litiganti. La legge prevede comunque soltanto che ci sia una pratica di mediazione, non che questa vada a buon fine.

Se i mediatori civili e commerciali entro quattro mesi non risolvono la disputa, ci si rivolge a un tribunale.

Esiste un elenco ufficiale delle istituzioni di mediazione civile e commerciale accreditate e riconosciute dal Ministero ed è questo:

Elenco degli organismi di mediazione accreditati

Gli organi di mediazione civile sono dislocati sul territorio. Nel PDF dell’elenco sono raccolti gli indirizzi fisici e quelli internet degli istituti. Per avere un conciliatore civile e commerciale bisogna contattare uno di questi organismi e discutere i termini.

Per esempio, a Padova c’è quest’ente pubblico Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A.di Padova, con sede in Piazza Insurrezione, 1/A che ha il seguente indirizzo internet www.pd.camcom.it/.

Rivolgendosi a quest’ente si avrà ogni ulteriore informazione. Nell’elenco sono presenti quelli di tutte le principali città italiane. Spero che questa risposta sia stata utile.

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4 Comments

  1. ernesto

    Le solite cose fatte all’Italiana?? Secondo me si è persa una buona occasione per fare una Legge seria. La figura (principale) del Mediatore Civile, viene subordinata ed offuscata da questi “fantomatici” Istituti di Conciliazione e Mediazione. Ci si doveva concentrare sulla figura genuina del Mediatore, senza farla passare da questi Istituti che saranno quelli che ci guadagneranno di più (al mediatore verrà data, come al solito, una manciata di pane)sfruttando la serietà e la professionalità del Mediatore puro……….Siamo Italiani….ci si poteva aspettare di meglio?????

  2. Gabriele Pardo

    Mi scuso in anticipo per l’inorganicità dell’intervento. Ho trovato casualmente questo post e provo ad aggiungere qualcosa.

    La scelta del mediatore può essere una cosa fondamentale nel percorso di riappropriazione dei conflitti che la mediazione dovrebbe ingenerare.
    Se le parti di comune accordo hanno già una figura di riferimento vuol dire che di fatto hanno già sposato un approccio collaborativo e questo avrà certamente sviluppo durante gli incontri. Tuttavia questa è una situazione eccezionale perché chi presenta delle istanze di mediazione, tendenzialmente, vede l’istituto come un ulteriore strumento per riallacciare i rapporti (a volte lacerati) oppure si trova in una delle situazioni per cui il legislatore ha previsto la mediazione quale step necessario e preventivo per l’accesso alla giustizia. In entrambi i casi è raro che le parti abbiano già un riferimento comune, almeno in questo frangente storico dove l’istituto della mediazione è ancora poco conosciuto e ha bisogno di crescere.
    E’ più comune che l’attivante presenti l’istanza di mediazione senza aver ancora concordato nulla con la sua controparte. In questi casi la legge consente comunque all’attivante di indicare un nominativo da suggerire al Responsabile dell’Organismo anche se quest’ultimo avrà la possibilità di disattendere il suggerimento, motivandolo (normalmente). Se non esistono cause di incompatibilità non ci sono ragioni concrete per rifiutare il suggerimento, a patto però che la controparte accetti questa condizione al momento dell’adesione alla procedura; il mediatore deve essere imparziale ma soprattutto deve apparire imparziale, altrimenti non riscuoterebbe fiducia da tutti i partecipanti e rischierebbe di viziare la negoziazione.

    Sulla questione dell’opportunità di affidare le mediazioni a dei preposti (gli Organismi) piuttosto che direttamente ai professionisti, il legislatore ha dovuto tutelare alcune garanzie che non possono essere compresse. Per essere accreditati al Ministero di Giustizia come Organismi di Mediazione è necessario seguire un iter particolare che porta ad una responsabilità sia nei confronti delle parti che del Ministero stesso. Una parte che si affida ad un organismo, in caso di eventi patologici, sarà tutelata da alcune garanzie, prima fra tutte la copertura assicurativa cui sono soggetti tutti gli Organismi di mediazione.

    Ad ogni modo la mediazione esperita presso gli appositi Organismi non è l’unico percorso attivabile. Nel campo dei diritti disponibili (cioè l’unico campo in cui anche la mediazione introdotta dal legislatore può avere luogo) ogni individuo con capacità giuridica gode di un generale potere negoziale e contrattuale che ha come unico limite il rispetto delle leggi dello Stato. Chiunque volesse, durante una contrattazione che magari abbia origine in una controversia, avvalersi dell’ausilio di un facilitatore sarebbe assolutamente libero di sceglierselo affidandogli tutti i compiti che crede. Ovviamente il professionista deve essere scelto d’intesa fra le parti contraenti. Il documento che alla fine verrà redatto sarà un contratto, che secondo il sistema giuridico italiano ha lo stesso identico valore della legge seppur nei confronti dei soli contraenti. La differenza rispetto alla mediazione istituzionalizzata sta “soltanto” nelle garanzie e nel fatto che il contratto firmato dopo un procedimento di mediazione è accompagnato da un verbale dell’Organismo che conferisce all’accordo valore di titolo esecutivo. Le parti possono dunque scegliere quale percorso intraprendere.

    gabriele pardo
    Responsabile dell’Organismo di Mediazione Rimedia
    Che cos’è la mediazione: http://www.rimediasrl.it/index.php?sezione=contenuto&id=4

    http://www.rimediasrl.it

  3. Gabriele Pardo

    Sull’ultima questione: il compenso dei mediatori è regolato dalla libera contrattazione ed effettivamente è possibile che alcuni Organismi abbiano approcci poco qualificanti ma bisogna valutare caso per caso.
    Nel caso dell’Organismo che rappresento, ad esempio, è stato deciso di sposare gli standard Unioncamere se condo cui il mediatore percepisce il 60% dell’intera indennità di servizio.

    http://www.rimediasrl.it

  4. Cristian

    Buongiorno, post interessantissimo, così come i commenti.
    Rimane tuttavia la domanda: come scegliere un buon mediatore o un ente serio?
    Meglio enti pubblici o privati?
    Quali sono le caratteristiche da considerare per una valutazione a priori?
    Grazie.

    Saluti

    Cristian Milone

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