Nel suo blog “Bellezza Rara”, la mamma Vale affronta un tema difficile, quello di mamma e lavoro.
Si tratta sicuramente di un problema molto spinoso che costringe quanti si occupano di questo tema a livello istituzionale a fare qualcosa di più di quanto prospettato finora. Sì perché, nell’ambito delle cosiddette “riforme strutturali” che in teoria non dovrebbero costare nulla allo stato poco è stato fatto per garantire la parità uomo/donna nell’accudire i figli.
Vorrei per esempio sapere quanti sono gli uomini che scelgono il congedo di paternità per favorire la carriera delle mogli o per dare loro una mano in casa per esempio.
La riforma sul mercato del lavoro che introduce l’obbligo di almeno 3 giorni di congedo di paternità (articolo 56 nuova riforma del lavoro) nell’arco della gravidanza della moglie è poi vergognosa. Tre giorni sono una goccia nel mare, cara ministro Fornero, un nulla, un contentino indegno di essere anche solo pronunciato.
Però ci piace l’alternativa proposta da un emendamento al Ddl ancora in esame, quello di mettere a disposizione un voucher per asili, ludoteche e baby-sitter al posto del congedo di paternità.
il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di
astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in
sostituzione della madre e con un riconoscimento di un’indennità giornaliera a carico
dell’Inps pari al cento per cento della retribuzione e il restante giorno in aggiunta all’obbligo
di astensione della madre con un riconoscimento di un’indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro, almeno quindici giorni prima dei medesimi. All’onere derivante dalla presente lettera valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale viene corrispondentemente ridotto, e quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013- 2015 ai sensi dell’articolo 70 della presente legge.
nei limiti delle risorse di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 2 è disciplinata
la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di
maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al
comma 1, lettera a), dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la
corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting da richiedere al datore di
lavoro
Questa “festa della mamma” può diventare quindi l’occasione non solo per festeggiare le mamme con fiori e cioccolatini, ma anche per regalare loro diritti, possibilità di carriera, possibilità di lavoro e futuro assieme alla famiglia.
Una delle difficoltà maggiori che le giovani madri incontrano è quello della flessibità del lavoro che permetterebbe di ovviare alla carenza di asili, ai bisogni di visite specialistiche in orario di ufficio, alla necessità di essere a casa anche per governarla potento lavorare dal proprio domicilio.
Perciò vi proponiamo una festa della mamma diversa che pretenda serietà da quanti promettono senza mantenere.