Come disdire il contratto per la #paytv

Come disdire il contratto per la pay tv #Sky o #Mediaset Premium

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La guida per #rescindere l’abbonamento tra ostacoli e clausole burocratiche

In vista della stagione estiva ed in concomitanza con la fine del campionato di calcio numerose famiglie si interrogano su come disdire il contratto per la pay tv per poi approfittare delle concorrenziali offerte proposte dagli operatori nei mesi di settembre ed ottobre. A tal proposito è bene sapere che per rescindere dal contratto è opportuno conoscere tutti i vincoli e le pratiche burocratiche previste da contratto. Al contrario in un secondo momento sarà possibile sottoscrivere agevolmente un abbonamento vantaggioso affidandosi ad un portale per la comparazione dei pacchetti pay tv come Supermoney.eu, sito di comparazione accreditato Agcom.

Disdire il contratto per la pay tv

Come previsto dalla Legge Bersani i consumatori possono disdire l’abbonamento per la pay tv in qualunque momento e senza alcun vincolo. La prima cosa da fare per rescindere un abbonamento è controllare la data di scadenza del contratto.

Al fine di evitare il pagamento di penali è essenziale rispettare i termini del preavviso previsti da contratto che, per legge, non superano i 30 giorni. E’ bene precisare che se non si fornisce una disdetta secondo i termini previsti e per mezzo di raccomandata a/r, l’abbonamento alla pay tv si rinnova automaticamente. Tuttavia se si desidera recedere anticipatamente dall’abbonamento senza attendere la scadenza è possibile pagare le spese di disattivazione del servizio. In ogni caso l’operatore non può richiedere penali per il recesso anticipato.

La nota del Mise

Dopo l’approvazione del decreto legge sulla Concorrenza in una nota il Mise ha precisato che qualora si scelga di recedere da un contratto per cambiare operatore non potrà essere applicata alcuna spesa fissa. Nello specifico nella nota del Ministero leggiamo che “il disegno di legge non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento ai telefoni fissi e mobili, Internet o a pay tv. La norma inserita nel disegno di legge non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e Tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi.”

Ne consegue che, qualora l’utente abbia usufruito di condizioni vantaggiose per mezzo della sottoscrizione di una promozione per i servizi di Internet, telefonia e pay tv, in questo caso l’operatore potrà richiedere il pagamento di “costi in uscita” per la disdetta anticipata.

Gli operatori sono tenuti a rispettare la massima trasparenza ed a fornire ai propri clienti informazioni sufficientemente esaustive in merito a questo tipo di voci di costo.

Diritto di ripensamento

Oltre alla scadenza del contratto ed al recesso anticipato esiste un’ulteriore modalità per rescindere un abbonamento di pay tv: il diritto di ripensamento. Qualora il contratto sia stato sottoscritto online, telefonicamente, porta a porta o in strada è possibile disdire l’abbonamento senza pagare alcuna spesa, comunicando all’operatore le proprie intenzioni entro 14 giorni dalla sottoscrizione per mezzo di raccomandata a/r.

articolo di Valeria DefilippisValeria_Defilippis

 

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