Il Ministero del Lavoro ha varato una normativa per favorire il reinserimento delle madri dopo il periodo di maternità. Stanziati contributi mensili da 300 euro.
Non di rado le famiglie composte da due genitori impegnati nel lavoro con figli neonati a carico, se detentori di un reddito non troppo elevato, possono prendere in considerazione l’idea di ricorrere a un sostegno finanziario e si impegnano nella ricerca delle proposte di prestito più accessibili per potersi permettere di pagare una persona che accudisca i bambini in loro assenza, nel caso la madre decida di riprendere a lavorare.
Questa situazione trova però un esito positivo grazie al decreto del Ministero del Lavoro che dà il via alla nuova normativa sull’erogazione del “bonus bebè” valido per i nati a partire dal primo gennaio 2013 e volto a fornire sostanzialmente un contributo per la babysitter, con l’obiettivo di favorire il rientro delle donne nel mondo del lavoro dopo il parto.
Il bonus bebè dà diritto alle madri a un finanziamento di 300 euro mensili, utilizzabile o per il servizio di baby sitting, o in alternativa per il pagamento diretto nel caso di utilizzo di asili nido pubblici o privati. La richiesta deve pervenire online, secondo le modalità indicate dall’Inps, e specificando a quale tipologia di beneficio si è interessati. Il bonus può essere richiesto per tre anni, dal 2013 al 2015, e ha il valore di 60 milioni di euro (20 per ciascun anno).
Il fondo ha una dotazione complessiva di 60 milioni di euro, da spalmare sui tre anni. Le risorse saranno distribuite in base alla graduatoria delle richieste pervenute. Il bonus non può essere richiesto dalle mamme che risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia, o dei servizi privati convenzionati, o le mamme che usufruiscono dei benefici stanziati dal Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.
La nuova legge mira anche a coinvolgere maggiormente il padre nei primi mesi di vita del bambino, introducendo il congedo obbligatorio nel giorno della nascita. In caso di congedo obbligatorio, il papà godrà di un giorno libero, anche in aggiunta al congedo di maternità della madre. In caso di congedo facoltativo, il padre ha diritto a uno o due giorni, anche continuativi, se la madre rinuncia alla fruizione di altrettanti giorni di congedo di maternità.
Sia in caso di congedo obbligatorio che facoltativo, il padre ha diritto, per tutta la sua durata, a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% del suo stipendio. Per godere del congedo bisogna comunicare in forma scritta al datore del lavoro i giorni in cui si intende fruirne.