L’Unione Europea dà il via libero definitivo alla protezione dallo stalking per qualsiasi caso segnalato in uno degli stati membri.
L’approvazione è arrivata il 4 ottobre 2011 all’unanimità da parte dei 27 Paesi presenti e dalle commissioni libertà civili, giustizia e affari interni e la commissione diritti della donna dell’Europarlamento.
Da quella data quindi tutti i molestatori, gli stalker, gli ex partner molestatori e i violenti che vogliono distruggere moralmente o fisicamente una donna, avranno vita difficile in tutta l’Unione.
La normativa italiana prevede nell’articolo 612 bis relativo agli atti persecutori prevede infatti che i molestatori siano puniti con una pena di reclusione da sei mesi a quattro anni. Sono aggravanti del reato il fatto che il molestatore sia ex partner della donna perseguitata e se la vittima è un minore, un disabile, una donna incinta. Il reato è punito a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio solo nel caso in cui il reato sia perpetrato su minore o disabile.
Art. 612-bis (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Quella deciso dall’UE ci sembra veramente un ottimo provvedimento. La vice presidente del Parlamento Europeo Roberta Angelilli ha definito il provvedimento “Un passo avanti verso la costituzione di un reale spazio europeo di sicurezza e giustizia, priorita’ fondamentale dell’Ue”.